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MENNEKES

Condizioni generali di vendita e fornitura

I. Condizioni del materiale, portata

  1. Tutte le consegne, i servizi e le offerte del Venditore saranno eseguite esclusivamente sulla base dei presenti Termini e condizioni generali. Essi costituiranno parte integrante di tutti i contratti stipulati dal Venditore con altre parti contraenti (di seguito denominate "Committente" e/o "Acquirente") in relazione alle consegne e ai servizi offerti da esso. Si applicheranno a tutte le consegne, i servizi e le offerte future presentate o sottoposte al Committente, anche laddove ciò non sia concordato separatamente.
  2. Termini commerciali o condizioni di acquisto contrastanti del Committente o di qualunque altra terza parte non troveranno applicazione, anche laddove il Venditore non si opponga esplicitamente alla loro applicazione nel caso singolo. Anche laddove il Venditore si riferisca a corrispondenza contenente termini commerciali del Committente o di terzi, ciò non indica l'accettazione da parte del Venditore di tali termini.
  3. I presenti Termini e condizioni generali si applicheranno soltanto nei confronti di imprenditori ai sensi di § 14(1) BGB (Codice Civile tedesco).

II. Offerta e stipula di contratto

  1. In assenza di qualunque indicazione esplicita del contrario, tutte le offerte del Venditore rimarranno soggette a cambiamenti e non saranno vincolanti. Il Venditore potrà accettare ordini entro 14 giorni dalla loro ricezione.
  2. L'ordine sarà vincolante per il Venditore (stipula di un contratto) non appena avrà fornito una conferma scritta dell'ordine o nel momento in cui inizia l'esecuzione dell'ordine stesso.
  3. Il rapporto giuridico tra Venditore e Acquirente sarà gestito esclusivamente dai termini del contratto di vendita che essi stipulano, compresi i presenti Termini e condizioni generali. Tale contratto riprodurrà per intero l'accordo tra le parti contraenti. Garanzie orali fornite dal Venditore prima della stipula di tale contratto non saranno legalmente vincolanti e qualunque accordo orale tra le parti contraenti sarà annullato e sostituito dal contratto scritto, a eccezione del caso in cui tali accordi orali attestino espressamente che rimarranno vincolanti.
  4. Aggiunte e modifiche agli accordi presi, compresi i presenti Termini e condizioni generali, necessitano della forma scritta per essere validi. La forma scritta include fax e telecomunicazioni testuali, in particolare tramite email, a patto che tali dichiarazioni siano confermate dalla parte contraente ricevente nella stessa forma testuale.
  5. Indicazioni fornite dal Venditore sull'oggetto della consegna o del servizio (ad es. peso, dimensioni, valori d'uso, capacità di carico, tolleranza, dati tecnici o altri dati di servizio), oltre che relative rappresentazioni del Venditore in relazione a tali indicazioni (ad es. schizzi, figure) saranno considerate soltanto approssimazioni, a meno che non siano definite esplicitamente per iscritto dal Venditore vincolanti e/o laddove lo scopo effettivo del contratto richieda un accordo esatto con le indicazioni specifiche. Non si tratta di caratteristiche garantite, ma di descrizioni di proprietà della consegna o del servizio. Modifiche personalizzate e derivanti da disposizioni legali o miglioramenti tecnici, oltre che la sostituzione di determinati componenti con altri di uguale qualità, saranno consentite laddove non compromettano lo scopo previsto dal contratto.
  6. Il Venditore manterrà il titolo di proprietà e/o il diritto di autore su tutte le offerte e quotazioni che presenterà, oltre che su ogni schizzo, figura, fattura, presentazione, catalogo, modello, strumento e su altra documentazione e altri materiali ausiliari. L'Acquirente non metterà tali documenti o il loro contenuto a disposizione di terzi o non ne metterà a conoscenza terzi senza l'approvazione esplicita del Venditore, né li utilizzerà o riprodurrà, né personalmente né con l'ausilio di terzi. Su richiesta del Venditore, l'Acquirente restituirà tali oggetti e distruggerà qualunque copia realizzata, laddove essi non siano più necessari nel corso regolare delle attività o laddove le trattative non siano sfociate nella stipula di un contratto. Lo stesso vale per documenti forniti dall'Acquirente al Venditore per implementare il contratto. Il Venditore sarà autorizzato a mettere tali documenti a disposizione di terzi incaricati delle consegne.
  7. Qualora l'Acquirente receda dal contratto prima della consegna dell'articolo ordinato, il Venditore sarà autorizzato a fatturare all'Acquirente tutte le spese occorse fino al momento del recesso. Tali spese includeranno, tra l'altro, spese di pianificazione del progetto, spese di elaborazione per la redazione e la supervisione dell'ordine, spese di pianificazione della produzione, spese per la merce prodotta, ecc.. Indipendentemente da questo, il Venditore sarà anche autorizzato a richiedere prestazioni specifiche.

III. Prezzi, diritto a modificare prezzi, condizioni di pagamento e conseguenze di inadempimento, compensazione e diritto di ritenzione

  1. Sul servizio e/o sulla consegna si applicheranno i prezzi stabiliti nella conferma d'ordine emessa dal Venditore. Servizi supplementari o speciali, come corsi di formazione, emissione di certificati, ecc., saranno fatturati separatamente.
  2. In assenza di qualunque accordo esplicito per una valuta particolare, i prezzi sono da considerarsi in EURO franco fabbrica più spese di spedizione e gestione (trasporto incl. imballaggio), imposta legale sul valore aggiunto e, nel caso di forniture export, tutti i dazi e tutte le imposte doganali, oltre che altre tasse pubbliche.
  3. Nella misura in cui i prezzi concordati siano basati sui listini prezzi del Venditore e la consegna debba seguire almeno 3 mesi dopo la stipula del contratto, si applicherà il listino prezzi effettivo al momento della consegna (meno qualunque sconto in percentuale o fisso concordato).
  4. Qualora, nel periodo tra la stipula del contratto e la prestazione, entri in vigore una modifica di legge in materia di imposta sulle vendite, il Venditore sarà autorizzato a fatturare al tasso modificato dell'imposta sulle vendite, anche in relazione a consegne parziali ammissibili.
  5. In relazione a tutti gli ordini, anche ordini su richiesta e successivi contratti di fornitura, per cui, in conformità con il contratto o su richiesta dell'ordinante, la consegna è eseguita dopo almeno 3 mesi dalla data in cui è stato piazzato l'ordine, il Venditore sarà autorizzato a trasferire all'Acquirente aumenti nei costi per materiale e salari relativi a questo periodo. Tali aumenti saranno trasferiti nella misura in cui si sono verificati.
  6. Il Venditore non sarà tenuto a mantenere i prezzi summenzionati in caso di ordini successivi indipendenti. Qualunque riduzione di prezzo introdotta non si applicherà con effetto retroattivo, ma soltanto per il futuro a partire dalla data dell'annuncio della relativa riduzione.
  7. Gli importi fatturati saranno esigibili entro 10 giorni con uno sconto del 2% o entro 30 giorni senza sconto a partire dalla data di fatturazione, al più tardi 30 giorni dopo scadenza e ricezione del servizio, senza detrazioni per affrancatura e spese. Decisiva per la data del pagamento sarà la ricezione da parte del Venditore. Gli assegni saranno considerati pagamento dopo la riscossione. Qualora l'Acquirente non paghi entro la data di scadenza della fattura, sugli importi insoluti si applicherà un interesse al tasso del 5% annuo calcolato a partire dalla data di scadenza. Rimane inalterato il diritto di rivendicare un tasso di interesse superiore e ulteriori danni in caso di inadempimento, come da disposizioni di legge.
  8. Lo sconto non è applicabile su onorari e sovrapprezzi di qualunque tipo, oltre che su importi fatturati per servizi supplementari o speciali (cfr. III.1).
  9. La compensazione a fronte di pretese dell'Acquirente o un diritto di ritenzione in relazione a pagamenti sulla base di tali pretese saranno ammissibili soltanto laddove tali pretese siano indiscusse o siano state confermate da una sentenza dichiarativa.
  10. Il Venditore sarà legittimato a svolgere consegne/fornire servizi soltanto previo pagamento o previa garanzia laddove, dopo la stipula del contratto, venga a conoscenza di circostanze che possono ridurre notevolmente l'affidabilità creditizia del Committente/Acquirente e che possono mettere a rischio il pagamento di importi esigibili nei confronti del Venditore da parte del Committente nell'ambito del relativo rapporto contrattuale (compresi altri contratti individuali per cui si applica lo stesso accordo quadro).
  11. I piccoli ordini, al di sotto di un valore netto in fattura di € 150,00 nell'Europa continentale e di € 250,00 nel resto del mondo, saranno soggetti a una tassa amministrativa di € 25,00 per ogni piccolo ordine.
  12. Il Venditore sarà autorizzato a cedere a terzi le proprie pretese esistenti nei confronti dell'Acquirente per le consegne svolte o i servizi forniti a scopo finanziario.

IV. Consegna e tempi di consegna

  1. In assenza di qualunque accordo contrastante, tutte le consegne avverranno franco fabbrica (D-57399 Kirchhundem [M6]).
  2. Le scadenze e le date per le consegne e i servizi stipulati dal Venditore saranno soltanto approssimative, a meno che non sia stata promessa o concordata esplicitamente una scadenza o data fissa. Se è stata concordata la spedizione, le scadenze e date della consegna si riferiranno alla data di trasferimento al fornitore della logistica, al vettore o ad altri terzi incaricati del trasporto. In caso di modifica successiva all'ordine, il Venditore sarà svincolato dalle date di consegna concordate in origine.
  3. Indipendentemente dai diritti derivanti da qualunque inadempimento dell'Acquirente, il Venditore sarà autorizzato a richiedere un'estensione delle scadenze della consegna/del servizio o un rinvio delle date di consegna/del servizio di un periodo di uguale lunghezza rispetto all'inadempimento dell'Acquirente.
  4. Il Venditore non sarà ritenuto responsabile in caso di insoddisfazione della consegna o per ritardi nella consegna, laddove essi siano causati da forza maggiore o altri eventi non prevedibili al momento della stipula del contratto e per cui il Venditore non è responsabile (ad es. interruzione delle operazioni di qualunque tipo, difficoltà nell'approvvigionamento di materiali o energia, ritardi nel trasporto, scioperi, blocchi legittimi, mancanza di manodopera, energia o materie prime, difficoltà nel procurarsi le autorizzazioni ufficiali necessarie, misure ufficiali o mancanze o ritardo nella consegna da parte dei fornitori). Nella misura in cui tali eventi rendano considerevolmente più difficile o addirittura impossibile per il Venditore eseguire la consegna o fornire i servizi e laddove l'impossibilità di adempiere al contratto non sia soltanto temporanea, il Venditore sarà legittimato a recedere dal contratto per intero o in parte. Un prerequisito per recedere su tale base è, tuttavia, che il Venditore notifichi all'Acquirente le circostanze rilevanti e che rimborsi qualunque importo pagato dall'Acquirente per qualunque servizio in sospeso del Venditore. In caso di impossibilità temporanea della prestazione, le scadenze o date per la consegna o il servizio saranno estese di un periodo di lunghezza uguale alla durata dell'impossibilità più un periodo adeguato di preparazione. Qualora fosse irragionevole attendersi che il Committente accetti la consegna o il servizio dopo tali ritardi, sarà legittimato a recedere dal contratto emettendo immediatamente una dichiarazione scritta di recesso nei confronti del Venditore.
  5. Il Venditore sarà autorizzato a eseguire consegne parziali soltanto laddove consegne parziali siano utili al Committente all'interno della portata dello scopo del contratto, la consegna della merce residua sia garantita e per il Committente non insorgano di conseguenza notevoli spese aggiuntive, a eccezione del caso in cui il Venditore concordi di assumersi tali spese supplementari. Qualora il Venditore fosse in ritardo con una consegna o un servizio o dovesse diventare impossibile eseguire la consegna / fornire il servizio, per qualunque motivo, la responsabilità del Venditore per danni sarà limitata in conformità con il punto VIII. dei presenti Termini e condizioni generali.

V. Luogo della prestazione, spedizione, imballaggio, trasferimento del rischio

  1. In assenza di qualunque accordo esplicito contrastante, il luogo della prestazione per tutti gli obblighi derivanti dal presente rapporto contrattuale sarà lo stabilimento del Venditore in 57399 Kirchhundem/Germania.
  2. Il tipo di spedizione e imballaggio sarà selezionato a discrezione ragionevole del Venditore. L'imballaggio usuale sarà l'unità di imballaggio più piccola indicata nel catalogo. Se l'ordine prevede quantità diverse, sarà consegnata l'unità di imballaggio più vicina.
  3. Il rischio sarà trasferito all'Acquirente al più tardi nel momento in cui l'oggetto sarà passato per la consegna al fornitore della logistica, al vettore o a terzi incaricati del trasporto. L'inizio delle operazioni di carico sarà decisivo per determinare il momento in cui l'oggetto viene trasferito. Lo stesso si applicherà anche a consegne parziali o laddove il Venditore abbia concordato di fornire altri servizi (ad es. spedizione). Laddove la spedizione o il trasferimento siano ritardati come conseguenza di una circostanza la cui causa ricada nella responsabilità del Committente, il rischio passerà al Committente nella data in cui l'oggetto della consegna è messo a disposizione per essere consegnato e il Venditore ne abbia notificato l'Acquirente.
  4. Le spese di stoccaggio dopo il trasferimento del rischio saranno a carico del Committente. In caso di stoccaggio fornito dal Venditore, le spese di stoccaggio saranno pari allo 0,25% del valore fatturato degli oggetti della consegna che devono essere stoccati per ciascuna settimana intera. Rimarrà possibile per le parti contraenti rivendicare e dimostrare spese di stoccaggio superiori o inferiori.
  5. La spedizione sarà assicurata dal Venditore soltanto su desiderio esplicito dell'Acquirente. Sarà fornita assicurazione contro furto, rottura, danni dovuti a trasporto, incendio o acqua o altri rischi assicurabili. Il costo dell'assicurazione sarà a carico dell'Acquirente.
  6. In relazione a contratti con ripetute consegne successive, la struttura della consegna sarà indicata al Venditore a tempo debito. Laddove le consegne non siano reclamate in tempo, il Venditore sarà autorizzato, dopo la scadenza di un periodo di grazia adeguato indicato all'Acquirente, a strutturare ed eseguire le consegne direttamente o a ritirarsi dalla parte rilevante del contratto, nel rispetto delle altre condizioni di cui al Punto IV. 4. e a rivendicare danni per mancato guadagno. Rimane inalterato il diritto del Venditore di rivendicare ulteriori danni.
  7. Resi non basati su vizi del materiale o vizi giuridici saranno elaborati in conformità con le condizioni di reso del Venditore che possono essere consultate sul sito www.mennekes.org alla voce Termini e condizioni generali.

VI. Garanzia, vizi del materiale

  1. Indipendentemente dai doveri di ispezione e notifica (§ 377 HGB - Codice Commerciale tedesco) che sussistono nell'ambito di qualunque attività commerciale bilaterale, il Committente sarà tenuto a ispezionare la fornitura per individuare vizi evidenti ed effettuare notifiche in relazione a tali vizi evidenti. La stessa disposizione si applicherà anche a consegne incomplete o incorrette. La notifica del vizio sarà emessa entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione della merce. In relazione a vizi nascosti, la notifica del vizio sarà emessa entro 5 giorni dalla data in cui il vizio è divenuto evidente. La notifica del vizio sarà effettuata per iscritto. La mancata notifica del vizio entro il periodo concordato comporterà che la merce sarà considerata approvata e il Committente perderà qualunque diritto di regresso in relazione al vizio nei confronti del Venditore. Su richiesta del Venditore, l'oggetto della consegna a cui fa riferimento la richiesta sarà restituito al Venditore con porto pagato. In caso di notifica di vizio legittima, il Venditore rimborserà le spese per il trasporto di restituzione più economico; tale disposizione non si applicherà laddove le spese siano superiori perché l'oggetto della consegna viene utilizzato in una sede diversa da quella stabilita per l'uso.
  2. In caso di notifica di vizio legittima, il Venditore, a sua scelta, sarà tenuto e autorizzato, entro un periodo di tempo ragionevole, a riparare il vizio o eseguire una consegna sostitutiva (prestazione secondaria). Nel caso in cui la prestazione secondaria abbia esito negativo, cioè sia impossibile o irragionevole, il Venditore rifiuti di eseguire la prestazione secondaria o la prestazione secondaria sia soggetta a ritardi inaccettabili, l'Acquirente sarà autorizzato a recedere dal contratto o applicare una riduzione appropriata del prezzo di acquisto.
  3. Laddove il vizio rientri nella responsabilità del Venditore, l'Acquirente sarà autorizzato a chiedere il risarcimento del danno in base alle condizioni di cui al Punto VIII.
  4. In caso di vizi di componenti realizzati da altri produttori che il Venditore non può rimuovere, o per licenza o per motivi fisici, il Venditore, a sua scelta, rivendicherà i propri diritti di garanzia nei confronti del produttore e fornitore per conto del Committente o cederà tali diritti al Committente stesso. Le rivendicazioni di garanzia nei confronti del Venditore in relazione a tali vizi sussisteranno in conformità con i presenti Termini e condizioni generali soltanto laddove procedimenti legali nei confronti del produttore e fornitore abbiano avuto esito negativo o laddove tali procedimenti legali non abbiano prospettiva di esito positivo, ad esempio a causa del fallimento del convenuto. Per la durata della controversia legale, sarà sospeso il periodo di limitazione della relativa garanzia.
  5. La garanzia cesserà laddove il Committente manometta l'oggetto della consegna senza il consenso del Venditore o laddove terzi manomettano l'oggetto della consegna su volere del Committente e l'eliminazione del vizio, di conseguenza, sia resa impossibile o inaccettabile per il Venditore. Il Committente si assumerà tutti i costi supplementari per l'eliminazione del vizio derivanti dalla manomissione.
  6. Non insorgeranno reclami per vizi laddove l'errore avvenga a causa di inosservanza di istruzioni operative, di stoccaggio, manutenzione o installazione, utilizzo inadeguato o improprio, uso errato o negligente da parte del Committente o normale deterioramento e usura. Lo stesso si applica nel caso in cui i prodotti del Venditore siano montati in modo improprio, manipolati con negligenza o soggetti a sforzi inammissibili o laddove il guasto sia la conseguenza di mezzi operativi inadeguati, materiali sostitutivi o effetti meccanici, chimici, elettrochimici o elettrici.
  7. Qualunque accordo individuale con il Committente per fornire oggetti usati comporterà l'esclusione di ogni garanzia per vizi materiali, a eccezione del caso in cui tali vizi siano nascosti colposamente dal Venditore.
  8. Vizi legittimi soltanto su parte della consegna non giustificheranno un reclamo in relazione all'intera consegna.

VII. Diritti protetti

  1. In conformità con il Punto VII., il Venditore garantirà che l'oggetto della consegna sia privo di diritti di proprietà industriale o diritti d'autore di terzi nel Paese (Stato) o nel luogo concordato della consegna. In assenza di qualunque accordo scritto esplicito contrastante, il luogo di consegna sarà Kirchhundem/Germania. Ciascuna parte contraente notificherà l'altra immediatamente e per iscritto nel caso vengano rivendicate pretese per violazioni di tali diritti. La norma nella frase 1 non costituirà alcuna garanzia, ma rappresenterà un accordo in relazione alla qualità in conformità con le norme applicabili in materia di garanzia.
  2. Nel caso in cui l'oggetto della consegna violi diritti di proprietà o d'autore di terzi, il Venditore, a sua scelta, modificherà o sostituirà l'oggetto, in modo che non violi più tali diritti, continuando tuttavia ad adempiere alle funzioni concordate per contratto, o procurerà al Committente il diritto di uso appropriato tramite licenza. Qualora il Venditore non sia in grado di risolvere il problema entro un periodo di tempo ragionevole, il Committente sarà autorizzato a recedere dal contratto o ridurre il prezzo d'acquisto in modo adeguato. Qualunque richiesta di risarcimento del danno insorta per il Committente nei confronti del Venditore sarà soggetta alle limitazioni di cui al punto VIII dei presenti Termini e condizioni generali.
  3. In caso di violazioni legali derivanti da prodotti forniti dal Venditore, ma realizzati da altri produttori, il Venditore, a sua scelta, rivendicherà i propri diritti nei confronti del produttore o fornitore per conto del Committente o cederà tali diritti al Committente stesso. In questi casi, pretese nei confronti del Venditore sussisteranno soltanto laddove procedimenti legali nei confronti del produttore o fornitore abbiano avuto esito negativo o non abbiano prospettiva di esito positivo, ad esempio a causa del fallimento del produttore/fornitore.
  4. Laddove le consegne siano effettuate in conformità con schizzi specifici o altre indicazioni del Committente e laddove tali consegne violino diritti di terzi, il Committente si assumerà la responsabilità della correttezza e dell'assicurazione che non vengano violati diritti di terzi. Il Committente terrà indenne il Venditore rispetto a tutte le azioni intentate per la violazione di diritti di proprietà di terzi. In caso di richieste di risarcimento del danno, il Venditore sarà tenuto indenne soltanto laddove l'Acquirente non riesca a provare di non essere responsabile per il mancato rispetto delle sue indicazioni o per la violazione di diritti di terzi. Se, in tale caso, al Venditore è proibito produrre o consegnare la relativa merce da terzi che rivendichino i propri diritti di proprietà, il Venditore sarà legittimato a interrompere i lavori e recedere dal contratto. Prima di procedere in tal senso, il Venditore, tuttavia, deve notificare l'Acquirente stabilendo un periodo di grazia durante il quale all'Acquirente è richiesto di far eliminare il divieto imposto da terzi. La rivendicazione di un diritto corrispondente per risarcimento del danno da parte del Venditore nei confronti dell'Acquirente sulla base di altre disposizioni di legge rimarrà inalterata.

VIII. Altre responsabilità (limitazione ed esclusione)

  1. La responsabilità del Venditore per danni, per qualunque motivo di legge, in particolare per insoddisfazione, ritardo, consegna difettosa o errata, violazione di contratto, violazione dell'obbligo di diligenza nelle trattative contrattuali e illecito, laddove sia accertata la colpa, sarà limitata dalle disposizioni seguenti.
  2. Il Venditore non sarà responsabile in caso di negligenza simpliciter dei suoi organi aziendali, legali rappresentanti, collaboratori o altri ausiliari, a meno che ciò non coinvolga una violazione di obblighi contrattuali essenziali (obblighi principali sotto contratto / obblighi fondamentali). Obblighi contrattuali essenziali sono quegli obblighi che devono essere soddisfatti affinché il contratto sia adempiuto e su cui la parte contraente può fare affidamento regolarmente.
  3. Nella misura in cui il Venditore sia responsabile dei danni relativi alla frase summenzionata, la responsabilità sarà limitata ai danni che il Venditore ha previsto al momento della stipula del contratto come possibile conseguenza di violazione del contratto o che avrebbe previsto se avesse esercitato la dovuta cautela. Danni indiretti o conseguenti derivanti da vizi nell'oggetto della consegna saranno compensati soltanto laddove tali danni possano essere tipicamente previsti utilizzando l'oggetto della consegna in modo conforme.
  4. In caso di responsabilità per negligenza simpliciter, il dovere del Venditore di pagare una compensazione per danni di proprietà e danni pecuniari risultanti da essa sarà limitato a danni che sono assicurabili in modo usuale e tipico da parte del Venditore attraverso un'assicurazione di responsabilità civile / responsabilità dei prodotti con termini ragionevoli, anche laddove la questione si riferisca a una violazione di obblighi contrattuali essenziali.
  5. Le esclusioni e limitazioni di responsabilità summenzionate si applicheranno nella stessa portata ai benefici di organi aziendali, legali rappresentanti, collaboratori e altri ausiliari del Venditore.
  6. Nella misura in cui il Venditore fornisca informazioni o atti tecnici in funzione di consulente e tali informazioni o raccomandazioni non costituiscano parte dei servizi concordati e dovuti per contratto, tali informazioni o raccomandazioni saranno fornite a titolo gratuito e il Venditore non sarà responsabile per tali informazioni o raccomandazioni.
  7. Le limitazioni sulla responsabilità contenute al Punto VIII non si applicheranno alla responsabilità del Venditore per atti premeditati, per caratteristiche garantite, per lesione alla vita, al corpo o alla salute o alla responsabilità ai sensi della Legge tedesca sulla responsabilità per danno da prodotti.

IX. Periodi di limitazione

  1. Pretese derivanti dal Punto VI saranno soggette a un periodo di limitazione di un anno a partire dalla consegna all'Acquirente.
  2. Tale disposizione non si applicherà alle pretese seguenti che saranno soggette a periodi di limitazione di legge: pretese che coinvolgono violazione intenzionale, colposa o gravemente negligente di obblighi da parte del Venditore, dei suoi legali rappresentanti o ausiliari; richieste di risarcimento del danno derivanti da lesioni alla vita, al corpo o alla salute dovute a una violazione negligente del Venditore o a una violazione intenzionale o negligente dei suoi legali rappresentanti o ausiliari; pretese nell'ambito di una garanzia per una determinata caratteristica; nella misura in cui il fornitore sia soggetto a relativo obbligo, domande di rimborso di spese che il Committente ha dovuto sostenere nei confronti di un subappaltatore nella catena di fornitura a causa di una vendita di merce nuova con lo scopo della prestazione secondaria (§ 478(2) BGB - Codice Civile tedesco); nel caso in cui la merce fornita dal Venditore sia stata utilizzata secondo le sue istruzioni per l'uso in un progetto edilizio e abbia causato un vizio in tale progetto e la Parte B della regolamentazione tedesca sugli appalti di opere edili (Verdingungsordnung für Bauleistungen) non si applichi alla relazione contrattuale.
  3. Per tutti gli altri casi, i periodi di limitazione saranno stabiliti dalle disposizioni di legge. Le norme di legge sulla sospensione dei periodi di limitazione e il nuovo decorso delle date di scadenza rimarranno inalterate. In caso di richieste di risarcimento del danno ai sensi della Legge tedesca sulla responsabilità per danno da prodotti, si applicheranno i periodi di limitazione di legge, anche nel caso di violazione intenzionale o gravemente negligente.
  4. Laddove il Venditore sia responsabile in conformità con il Punto VIII per danni per cui solitamente e tipicamente si conclude un'assicurazione di responsabilità civile a condizioni ragionevoli, il periodo di limitazione sarà anch'esso di un anno.

X. Riserva di proprietà

  1. Il Venditore manterrà il diritto di proprietà sull'oggetto della consegna (merce soggetta a riserva di proprietà) finché non siano risolte tutte le pretese nei confronti del Committente insorte all'interno del rapporto commerciale, comprese eventuali pretese future derivanti da contratti contemporanei o successivi. Nel caso di una fattura in sospeso, la riserva di proprietà e tutti i diritti costituiranno una garanzia per l'intera somma insoluta più interessi e spese. In caso di pegni o altri atti di terzi, il Committente notificherà il Venditore immediatamente.
  2. Il Committente sarà autorizzato a elaborare e vendere ad altri l'oggetto della consegna nel corso della normale attività commerciale. Tale autorità cesserà laddove il Committente cada in mora, sospenda i pagamenti o laddove vengano aperte procedure di fallimento nei confronti dei suoi beni. Sarà tenuto a rivendere la merce soltanto con riserva di proprietà e garantire che le pretese derivanti dalla rivendita passino al Venditore in conformità con 5. e 6. L'utilizzo della merce soggetta a riserva di proprietà per l'adempimento di contratti di lavoro e contratti di lavoro e materiali sarà considerato a tale scopo una rivendita. Sono proibite altre disposizioni in relazione alla merce oggetto di riserva di proprietà, in particolare pegno o trasferimento a titolo di garanzia. La cessione di pretese derivanti dal trasferimento di merce soggetta a riserva di proprietà sarà vietato a meno che la cessione avvenga tramite factoring, debitamente notificata al Venditore, e per cui i procedimenti superino il valore del credito garantito. A seguito di accreditamento dei procedimenti dell'accordo di factoring, la rivendicazione del Venditore sarà immediatamente esigibile.
  3. La lavorazione della merce soggetta a riserva di proprietà non comporterà l'acquisizione della proprietà dell'oggetto risultante ai sensi di § 950 BGB (Codice Civile tedesco). Lavorare o ristrutturare la merce non costituirà obbligo per il Venditore. La merce lavorata o ristrutturata continuerà a essere merce soggetta a riserva di proprietà.
  4. Lavorando, incorporando o mescolando la merce soggetta a riserva di proprietà con altra merce, il Venditore diventerà co-proprietario del prodotto risultante. La quota del Venditore sarà proporzionale al valore fatturato della merce soggetta a riserva di proprietà rispetto al valore fatturato delle altre merci utilizzate. Laddove i diritti di proprietà del Venditore cessino a causa di incorporazione, miscelazione o lavorazione, Il Committente cederà diritti di proprietà appropriati o vincoli sul nuovo prodotto in proporzione al valore fatturato della merce soggetta a riserva di proprietà rispetto all'altra merce utilizzata. Lo stoccaggio del prodotto sarà a titolo gratuito per il Venditore. Diritti di proprietà congiunti sulla merce saranno sufficienti per far sì che tale merce sia soggetta a riserva di proprietà.
  5. Pretese del Committente derivanti da una rivendita di merce soggetta a riserva di proprietà saranno quindi cedute al Venditore. Fungeranno da garanzia nella stessa misura in cui la riserva di proprietà lo fa sulla merce soggetta a essa.
  6. Laddove la merce soggetta a riserva di proprietà sia rivenduta dal Committente insieme ad altra merce, al Venditore sarà ceduta una pretesa derivante dalla rivendita in proporzione al valore fatturato della merce soggetta a riserva di proprietà rispetto al valore fatturato dell'altra merce. In caso di rivendita di merce su cui il Venditore goda di diritti di proprietà congiunti ai sensi del Punto 4., sarà ceduta una quota corrispondente delle pretese.
  7. Su richiesta del Venditore, il Committente sarà tenuto a fornire insieme a essa un elenco esatto delle sue pretese con nomi e indirizzi degli acquirenti, a notificare agli acquirenti le cessioni e a fornire al Venditore tutte le informazioni necessarie per rivendicare le pretese a lui cedute. Non appena cade in mora con il pagamento o la sua situazione finanziaria si aggrava, il Committente autorizzerà il Venditore a notificare agli acquirenti la cessione e riscuotere direttamente in base alle sue pretese. Il Venditore sarà autorizzato a richiedere una valutazione delle pretese a lui cedute, eseguita da una parte incaricata utilizzando i conti del Committente. Il Committente fornirà all'Acquirente un elenco di tutta la merce su cui il Venditore dispone ancora della riserva di proprietà (merce soggetta a riserva di proprietà).
  8. Qualora garanzie esistenti superassero il valore delle pretese garantite di più del 10%, il Venditore sarà tenuto, su richiesta del Committente, a emettere garanzie a sua scelta, tenendo conto degli interessi del Committente. In caso di riserva di proprietà, il valore delle garanzie sarà determinato con riferimento al valore fatturato della merce così come acquistata dal Committente presso il Venditore. In caso di riserva di proprietà estesa, sarà decisivo il valore fatturato per la rivendita della merce.
  9. Dal momento che il Venditore esercita riserva di proprietà sulla merce, il Venditore può chiedere la restituzione della merce in caso di recesso dal contratto. Il Venditore sarà autorizzato a dichiarare il recesso dal contratto, indipendentemente dalle ulteriori condizioni stabilite in § 323 BGB (Codice Civile tedesco) e, in particolare, senza il requisito di imporre un periodo di grazia per il pagamento, immediatamente a seguito dell'inadempimento del Committente. Lo stesso si applicherà laddove il Committente sospenda il pagamento o laddove vengano aperte procedure di fallimento nei confronti dei suoi beni. Tutte le spese dovute alla riappropriazione dell'oggetto della consegna saranno a carico del Committente. Il Venditore sarà autorizzato a disporre della proprietà di cui si è riappropriato nel modo che ritiene opportuno.

XI. Autorità per trattare dati

Il Venditore sarà autorizzato a trattare tutti i dati connessi al rapporto commerciale con l'Acquirente all'interno della portata delle disposizioni di leggi applicabili.

XII. Disposizioni conclusive

  1. Il foro competente per qualunque controversia derivante dal rapporto commerciale tra il Venditore e il Committente sarà, a scelta del Venditore, Kirchhundem o la sede dell'Acquirente. Per azioni nei confronti del Venditore, il foro competente esclusivo sarà 57399 Kirchhundem. Le disposizioni di legge obbligatorie sui fori competenti esclusivi rimarranno inalterate da tale norma.
  2. Il rapporto tra il Venditore e l'Acquirente sarà gestito dalle leggi della Repubblica Federale di Germania. Viene esclusa la Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci dell'11/04/1980 (CISG).
  3. Nella misura in cui il contratto o i presenti Termini e condizioni generali contengano lacune, le parti concorderanno la disposizione legalmente efficace che avrebbero concordato alla luce dello scopo economico del contratto e dello scopo dei presenti Termini e condizioni generali, se avessero riconosciuto la lacuna al momento della stipula del contratto o di questi Termini e condizioni generali.

Nota ai sensi di § 36 della Legge Tedesca sulla Risoluzione delle Controversie per i Consumatori (VSBG)

Il Venditore / Appaltatore non è obbligato né intenzionato a partecipare a procedimenti di risoluzione delle controversie di fronte a un Collegio arbitrale per i consumatori, come definito da § 36 della Legge Tedesca sulla Risoluzione delle Controversie per i Consumatori (VSBG).

Stato del ottobre 2023

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